Art. 31
Il trasferimento della residenza si prova con la doppia dichiarazione fatta al comune che si abbandona e a quello dove s'intende fissare la dimora abituale. Nella dichiarazione fatta al comune che si abbandona deve risultare il luogo in cui e' fissata la nuova residenza.
Testo vigente dal 17 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva