Art. 157
Per i diritti spettanti al possessore, all'usufruttuario o all'enfiteuta a causa di riparazioni, di miglioramenti o di addizioni eseguite anteriormente al 28 ottobre 1941 si applicano le norme del codice del 1865, salvo quanto e' stabilito dall'art. 152 di queste disposizioni.
Testo vigente dal 17 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva