Art. 34
(L) Soggetti aventi titolo all'indennita'
L'indennita' di esproprio spetta al proprietario del bene da espropriare ovvero all'enfiteuta, se ne sia anche possessore. (L) Dopo la trascrizione del decreto di esproprio o dell'((atto)) di cessione, tutti i diritti relativi al bene espropriato possono essere fatti valere esclusivamente sull'indennita'. (L) L'espropriante non e' tenuto ad intervenire nelle controversie tra il proprietario e l'enfiteuta e non sopporta aumenti di spesa a causa del riparto tra di loro dell'indennita'. (L) Salvo quanto previsto dall'articolo 42, il titolare di un diritto reale o personale sul bene non ha diritto ad una indennita' aggiuntiva, puo' far valere il suo diritto sull'indennita' di esproprio e puo' proporre l'opposizione alla stima, ovvero intervenire nel giudizio promosso dal proprietario. (L)
Testo vigente dal 6 febbraio 2003, tuttora in vigore · versione 5 su Normattiva