Art. 159
Il luogo in cui devono essere adempiute le obbligazioni che scadono dopo l'entrata in vigore del codice si determina in conformita' dell'art. 1182 del codice stesso, anche se si tratta di obbligazioni sorte anteriormente.
Testo vigente dal 17 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva