Art. 190
[1]La disposizione dell'art. 1957 del codice si applica anche alle fideiussioni anteriori all'entrata in vigore del codice stesso se l'obbligazione principale scade dopo.
[2]Se l'obbligazione e' gia' scaduta, il termine di sei mesi stabilito dal primo comma dell'art. 1957 decorre dall'entrata in vigore suddetta.
Testo vigente dal 17 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva