Art. 163
Il giudice puo' ridurre la penale manifestamente eccessiva anche se il contratto sia stato concluso anteriormente all'entrata in vigore del codice e anche se il pagamento della penale sia stato giudizialmente domandato e il giudizio sia pendente alla data suddetta.
Testo vigente dal 17 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva