Art. 164
Le disposizioni del secondo e terzo comma dell'art. 1385 del codice si applicano anche se il contratto sia stato concluso anteriormente al giorno dell'entrata in vigore del codice stesso, e anche se a tale data sia stato gia' iniziato il giudizio e questo sia tuttora pendente.
Testo vigente dal 17 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva