Art. 173
Le disposizioni relative al riscatto convenzionale nel contratto di vendita tranne quella del primo comma dell'art. 1501, si applicano anche ai contratti conclusi anteriormente all'entrata in vigore del codice quando il diritto di riscatto venga esercitato posteriormente.
Testo vigente dal 17 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva