Art. 177
Le disposizioni degli articoli 1531, secondo comma e 1550, secondo comma, del codice, relative all'esercizio del diritto di voto, si applicano anche ai contratti di vendita a termine o di riporto di titoli di credito, che siano in corso di esecuzione all'entrata in vigore del codice stesso.
Testo vigente dal 17 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva