Art. 1531 c.c.
Interessi, dividendi e diritto di voto
[1]Nella vendita a termine di titoli di credito, gli interessi e i dividendi esigibili dopo la conclusione del contratto e prima della scadenza del termine, se riscossi dal venditore, sono accreditati al compratore.
[2]Qualora la vendita abbia per oggetto titoli azionari, il diritto di voto spetta al venditore fino al momento della consegna.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva