Art. 1957 c.c.
Scadenza dell'obbligazione principale
[1]Il fideiussore rimane obbligato anche dopo la scadenza dell'obbligazione principale, purche' il creditore entro sei mesi abbia proposto le sue istanze contro il debitore e le abbia con diligenza continuate.
[2]La disposizione si applica anche al caso in cui il fideiussore ha espressamente limitato la sua fideiussione allo stesso termine dell'obbligazione principale.
[3]In questo caso pero' l'istanza contro il debitore deve essere proposta entro due mesi.
[4]L'istanza proposta contro il debitore interrompe la prescrizione anche nei confronti del fideiussore.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva