Art. 2
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[1]La domanda per il riconoscimento di una persona giuridica deve essere accompagnata dalla copia autentica dell'atto costitutivo e dello statuto e da quegli altri documenti che possono, secondo le circostanze, servire a dimostrare lo scopo dell'ente e i mezzi patrimoniali per provvedervi.
[2]Il riconoscimento delle fondazioni puo' essere concesso dall'autorita' governativa anche d'ufficio.
Testo vigente dal 17 aprile 1942 al 22 dicembre 2000 · versione 0 su Normattiva