Art. 205
Le societa' commerciali e le societa' cooperative, esistenti al giorno dell'entrata in vigore del codice, ma non legalmente costituite secondo le leggi anteriori, devono adempiere, entro il 31 dicembre 1942, le formalita' stabilite dal codice secondo le norme dettate dall'art. 100 di queste disposizioni.
Testo vigente dal 17 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva