Art. 212
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[1]Le azioni a voto plurimo, esistenti al 27 febbraio 1942, nonche' quelle emesse a norma dell'ultimo comma, potranno essere conservate per tutta la durata della societa' emittente prevista dall'atto costitutivo o dalle modificazioni di questo anteriori alla data suindicata.
[2]Dalla data predetta sono vietate anche per le societa' esistenti le emissioni di azioni a voto plurimo. Sono nulle altresi' le deliberazioni con le quali si attribuisce alle azioni a voto plurimo esistenti un maggior numero di voti.
[3]Le disposizioni del comma precedente non si applicano alle azioni a voto plurimo, emesse in occasione di aumenti di capitale deliberati prima dell'entrata in vigore del codice e dirette a mantenere inalterato il rapporto tra le varie categorie di azioni.
Testo vigente dal 17 aprile 1942 al 21 agosto 2014 · versione 0 su Normattiva