Art. 223-novies

[1]I procedimenti previsti dall'articolo 2409 del codice, pendenti alla data del 1 gennaio 2004, proseguono secondo le norme anteriormente vigenti.

[2]Il tribunale ha il potere di dichiarare cessata la materia del contendere, qualora le modifiche introdotte comportino la sanatoria delle irregolarita' denunciate.

Testo vigente dal 1 gennaio 2004, tuttora in vigore · versione 23 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-30;318~art223novies · fonte su Normattiva