Art. 223-novies
[1]I procedimenti previsti dall'articolo 2409 del codice, pendenti alla data del 1 gennaio 2004, proseguono secondo le norme anteriormente vigenti.
[2]Il tribunale ha il potere di dichiarare cessata la materia del contendere, qualora le modifiche introdotte comportino la sanatoria delle irregolarita' denunciate.
Testo vigente dal 1 gennaio 2004, tuttora in vigore · versione 23 su Normattiva