Art. 223-terdecies
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[1]Le banche di credito cooperativo che rispettino le norme delle leggi speciali sono considerate cooperative a mutualita' prevalente.
[2]Alle banche popolari, alle banche di credito cooperativo ed ai consorzi agrari continuano ad applicarsi le norme vigenti alla data di entrata in vigore della legge n. 366 del 2001.
Testo vigente dal 1 gennaio 2004 al 14 gennaio 2005 · versione 23 su Normattiva