Art. 224
Salvo quanto e' disposto dagli articoli seguenti, la trascrizione di un atto, eseguita in conformita' delle leggi anteriori a effetti diversi da quelli stabiliti dal codice, produce gli effetti previsti dal codice stesso, a decorrere dal giorno dell'entrata in vigore di questo.
Testo vigente dal 17 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva