Art. 228
La trascrizione del testamento o del certificato di denunciata successione, eseguita a norma delle leggi anteriori, produce dal giorno dell'entrata in vigore del codice gli stessi effetti che questo attribuisce alla trascrizione dell'accettazione dell'eredita'.
Testo vigente dal 17 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva