Art. 229
Le disposizioni degli articoli 2650 e 2834 del codice relative all'ipoteca legale a favore del condividente non si applicano alle divisioni stipulate prima dell'entrata in vigore del codice stesso, ancorche' trascritte successivamente.
Testo vigente dal 17 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva