Art. 232
L'annotazione del vincolo dotale e della comunione dei beni tra coniugi prevista dall'art. 19, lett. c), della legge sui libri fondiari o l'omissione dell'annotazione medesima produce dal giorno dell'entrata in vigore del codice gli effetti da questo stabiliti.
Testo vigente dal 17 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva