Art. 24

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[1]Le iscrizioni si eseguono nel registro tenuto nel capoluogo della provincia, nella quale e' la sede della persona giuridica.

[2]Al richiedente deve essere rilasciata ricevuta in carta libera della richiesta d'iscrizione.

Testo vigente dal 17 aprile 1942 al 22 dicembre 2000 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-30;318~art24 · fonte su Normattiva