Art. 24
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[1]Le iscrizioni si eseguono nel registro tenuto nel capoluogo della provincia, nella quale e' la sede della persona giuridica.
[2]Al richiedente deve essere rilasciata ricevuta in carta libera della richiesta d'iscrizione.
Testo vigente dal 17 aprile 1942 al 22 dicembre 2000 · versione 0 su Normattiva