Art. 242
Le disposizioni del codice, secondo le quali l'esercizio di determinate facolta' del terzo acquirente dell'immobile ipotecato e' subordinato alla trascrizione del titolo, non si applicano a coloro il cui acquisto e anteriore all'entrata in vigore del codice stesso, se a norma del codice del 1865 la trascrizione non era a quell'effetto richiesta.
Testo vigente dal 17 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva