Art. 2889 c.c.
Facolta' di liberare i beni dalle ipoteche
[1]Il terzo acquirente dei beni ipotecati, che ha trascritto il suo titolo e non e' personalmente obbligato a pagare i creditori ipotecari, ha facolta' di liberare i beni da ogni ipoteca iscritta anteriormente alla trascrizione del suo titolo di acquisto.
[2]Tale facolta' spetta all'acquirente anche dopo il pignoramento, purche' nel termine di trenta giorni proceda in conformita' dell'articolo che segue.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva