Art. 25

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[1]Per ottenere l'iscrizione della persona giuridica, il richiedente deve presentare copia autentica in carta libera del decreto di riconoscimento, del'atto costitutivo e dello statuto.

[2]Quando il riconoscimento e' avvenuto per decreto reale, e' sufficiente l'esibizione del numero della Gazzetta Ufficiale nel quale il decreto e' stato pubblicato.

[3]L'atto costitutivo e lo statuto rimangono depositati nella cancelleria e sono ordinati in volumi muniti di rubrica alfabetica.

Testo vigente dal 17 aprile 1942 al 22 dicembre 2000 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-30;318~art25 · fonte su Normattiva