Art. 25
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[1]Per ottenere l'iscrizione della persona giuridica, il richiedente deve presentare copia autentica in carta libera del decreto di riconoscimento, del'atto costitutivo e dello statuto.
[2]Quando il riconoscimento e' avvenuto per decreto reale, e' sufficiente l'esibizione del numero della Gazzetta Ufficiale nel quale il decreto e' stato pubblicato.
[3]L'atto costitutivo e lo statuto rimangono depositati nella cancelleria e sono ordinati in volumi muniti di rubrica alfabetica.
Testo vigente dal 17 aprile 1942 al 22 dicembre 2000 · versione 0 su Normattiva