Art. 27

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[1]L'obbligo di richiedere le iscrizioni nel registro delle persone giuridiche deve essere adempiuto dagli amministratori e dai liquidatori nel termine di giorni quindici.

[2]Per le iscrizioni previste nell'art. 33 del codice, il termine decorre dalla data di pubblicazione del decreto reale di riconoscimento nella Gazzetta Ufficiale e, se il riconoscimento e' concesso con decreto del prefetto, dalla data di comunicazione del provvedimento prefettizio.

[3]Per gli amministratori, che al momento della pubblicazione o della comunicazione del decreto di riconoscimento non erano in carica, il termine decorre dal momento in cui essi hanno accettato la nomina.

[4]Per le iscrizioni previste nell'art. 34 del codice, il termine decorre, se trattasi di provvedimenti dell'autorita', dalla data della loro comunicazione, se di deliberazioni dell'ente o dei suoi organi dalla data delle medesime. Quando la deliberazione e' soggetta ad approvazione dell'autorita' governativa a norma dell'art. 16 del codice, il termine decorre dalla data in cui l'approvazione e' comunicata.

Testo vigente dal 17 aprile 1942 al 22 dicembre 2000 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-30;318~art27 · fonte su Normattiva