Art. 28
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 17 aprile 1942 al 22 dicembre 2000. Leggi il testo vigente →
[1]La registrazione della persona giuridica prevista nell'art. 33 del codice puo' essere richiesta da coloro che hanno fatto istanza per il riconoscimento.
[2]La registrazione di ufficio prevista nel terzo comma dell'art. 33 del codice puo' essere disposta dal pubblico ministero presso il tribunale dove e' tenuto il registro.
Testo vigente dal 17 aprile 1942 al 22 dicembre 2000 · versione 0 su Normattiva