Art. 30
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 17 aprile 1942 al 22 dicembre 2000. Leggi il testo vigente →
[1]Il registro, prima di essere posto in uso, deve essere numerato e vidimato in ciascun foglio dal presidente del tribunale o da un giudice del tribunale delegato dal presidente con decreto da iscriversi nella prima pagina del registro.
[2]Nell'ultima pagina del registro il presidente o il giudice delegato indica il numero dei fogli di cui e composto il registro.
Testo vigente dal 17 aprile 1942 al 22 dicembre 2000 · versione 0 su Normattiva