Art. 304
[1]Pubblicazione dei piani di trasferimento
[2]Art. 66, legge numero 445/1908. I due piani di cui all'articolo precedente, completati a cura della giunta comunale con un elenco indicante i proprietari delle case da abbandonare e le singole famiglie in esse residenti, sono pubblicati all'albo del comune per la durata di trenta giorni. Entro due mesi dalla pubblicazione dei piani, i proprietari e i capi delle singole famiglie debbono dichiarare se intendono trasferirsi nella nuova sede.
Testo vigente dal 24 giugno 1968, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva