Art. 4
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[1]La domanda per ottenere l'approvazione delle modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto deve essere accompagnata da una copia autentica della deliberazione relativa e dai documenti necessari per dimostrare l'osservanza delle condizioni prescritte dal secondo comma dell'art. 21 del codice.
[2]Gli amministratori della persona giuridica devono chiedere l'approvazione entro trenta giorni dalla deliberazione.
Testo vigente dal 17 aprile 1942 al 22 dicembre 2000 · versione 0 su Normattiva