Art. 42
I provvedimenti indicati nell'art. 423 del codice e le sentenze di revoca previste nell'art. 429 del codice stesso devono essere trasmessi in copia in carta libera, entro dieci giorni dalla pubblicazione, al giudice tutelare a cura del cancelliere dell'autorita' giudiziaria che li ha pronunziati.
Testo vigente dal 17 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva