Art. 5
[1]La domanda per ottenere l'autorizzazione prevista nell'art. 17 del codice deve essere presentata al prefetto della provincia in cui la persona giuridica ha la sua sede e accompagnata dai documenti necessari per dimostrare l'entita', le condizioni, l'opportunita' dell'acquisto, nonche' la destinazione dei beni.
[2]Il prefetto raccoglie le opportune informazioni, sente, quando trattasi di atti di ultima volonta', coloro ai quali per successione sarebbero devoluti i beni lasciati alla persona giuridica e, ove non sia delegato a concedere la chiesta autorizzazione, trasmette la domanda al ministero competente secondo l'attivita' che la persona giuridica svolge. In tal caso l'autorizzazione e' data con decreto reale.
[3]Durante il procedimento i rappresentanti della persona giuridica possono compiere gli atti che tendono a conservarne i diritti.
Testo vigente dal 17 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva