Art. 222
La domanda per ottenere il riscatto di cui all'art. 220 deve essere presentata alla sede provinciale territorialmente competente dell'istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e deve essere corredata dei documenti dimostrativi della ricorrenza delle condizioni richieste. L'Istituto predetto ha facolta' di richiedere, inoltre, tutti gli altri elementi e documenti che ritenga necessari, anche rivolgendosi d'ufficio alle autorita' competenti.
Testo vigente dal 13 ottobre 1965, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva