Art. 50
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 17 aprile 1942 al 21 marzo 1998. Leggi il testo vigente →
Il giudice tutelare vigila sulla tenuta dei registri, che sono da lui numerati e vidimati prima di essere posti in uso. Alla fine di ogni anno fa rapporto sulla tenuta medesima al procuratore del Re.
Testo vigente dal 17 aprile 1942 al 21 marzo 1998 · versione 0 su Normattiva