Art. 53

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[1]Il registro, prima di essere posto in uso, deve essere numerato e vidimato in ciascun foglio dal pretore. Nell'ultima pagina il pretore indica il numero dei fogli di cui esso e' composto.

[2]Il registro puo' essere esaminato da chiunque ne faccia domanda e la cancelleria deve rilasciare gli estratti e i certificati che sono richiesti.

Testo vigente dal 17 aprile 1942 al 21 marzo 1998 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-30;318~art53 · fonte su Normattiva