Art. 53
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[1]Il registro, prima di essere posto in uso, deve essere numerato e vidimato in ciascun foglio dal pretore. Nell'ultima pagina il pretore indica il numero dei fogli di cui esso e' composto.
[2]Il registro puo' essere esaminato da chiunque ne faccia domanda e la cancelleria deve rilasciare gli estratti e i certificati che sono richiesti.
Testo vigente dal 17 aprile 1942 al 21 marzo 1998 · versione 0 su Normattiva