Art. 59
[1]La domanda per la nomina dell'amministratore o per la designazione dell'istituto di credito nei casi previsti dall'art. 1003 del codice, se non e' proposta in corso di giudizio, si propone con ricorso al presidente del tribunale: nel caso di nomina dell'amministratore, al presidente del tribunale del luogo in cui si trovano gli immobili o si trova la parte piu' rilevante di essi.
[2]Il presidente del tribunale provvede con decreto, sentita l'altra parte.
[3]Contro tale provvedimento si puo' proporre reclamo al presidente della corte d'appello nel termine di dieci giorni dalla notificazione.
Testo vigente dal 17 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva