Art. 67
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[1]Ogni condomino puo' intervenire all'assemblea anche a mezzo di rappresentante.
[2]Qualora un piano o porzione di piano dell'edificio appartenga in proprieta' indivisa a piu' persone, queste hanno diritto a un solo rappresentante nella assemblea, che e' designato dai comproprietari interessati; in mancanza provvede per sorteggio il presidente.
[3]L'usufruttuario di un piano o porzione di piano dell'edificio esercita il diritto di voto negli affari che attengono all'ordinaria amministrazione e al semplice godimento delle cose e dei servizi comuni.
[4]Nelle deliberazioni che riguardano innovazioni, ricostruzioni od opere di manutenzione straordinaria delle parti comuni dell'edificio il diritto di voto spetta invece al proprietario.
Testo vigente dal 17 aprile 1942 al 18 giugno 2013 · versione 0 su Normattiva