Art. 69
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 17 aprile 1942 al 18 giugno 2013. Leggi il testo vigente →
I valori proporzionali dei vari piani o porzioni di piano possono essere riveduti o modificati, anche nell'interesse di un solo condomino, nei seguenti casi:
- 1)quando risulta che sono conseguenza di un errore;
- 2)quando, per le mutate condizioni di una parte dell'edificio, in conseguenza della sopraelevazione di nuovi piani, di espropriazione parziale o di innovazioni di vasta portata, e' notevolmente alterato il rapporto originario tra i valori dei singoli piani o porzioni di piano.
Testo vigente dal 17 aprile 1942 al 18 giugno 2013 · versione 0 su Normattiva