Art. 88
L'imprenditore deve comparire personalmente. In caso di legittimo impedimento puo' essere autorizzato dal presidente della magistratura del lavoro a farsi rappresentare da un mandatario speciale. Il mandato puo' essere scritto in calce alla copia del decreto notificata all'imprenditore.
Testo vigente dal 17 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva