Art. 100
Copie del documento impugnato
[1]Il cancelliere non puo' rilasciare copia del documento impugnato di falso che si trova depositato in cancelleria senza l'autorizzazione del giudice istruttore.
[2]L'autorizzazione e' data con decreto.
Testo vigente dal 24 dicembre 1941, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva