Art. 101 — Rinvio
Nel procedimento di falso si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del codice relative alla verificazione di scrittura privata.
Testo vigente dal 24 dicembre 1941, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva
Nel procedimento di falso si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del codice relative alla verificazione di scrittura privata.
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Spiegazione
Spiegazione generata
Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.
Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.
Collegamenti
Art. 168 — Disposizione di rinvio
1. Nei giudizi di impugnazione si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni di attuazione relative al giudizio di primo grado.…
Art. 359 — Rinvio alle norme relative al procedimento davanti al tribunale
Nei procedimenti d'appello davanti alla corte o al tribunale si osservano, in quanto applicabili, le norme dettate per il procedimento di primo grado davanti al tribunale, se non sono incompatibili con le disposizioni del presente capo. COMMA ABROGATO DALLA L. 26 …
Art. 132 — Rinvio
Nei procedimenti d'appello si osservano, in quanto applicabili, le norme dettate nel capo secondo, se non sono incompatibili con quelle contenute nel presente capo.…
Art. 2702 — Efficacia della scrittura privata
La scrittura privata fa piena prova, fino a querela di falso, della provenienza delle dichiarazioni da chi l'ha sottoscritta, se colui contro il quale la scrittura e' prodotta ne riconosce la sottoscrizione, ovvero se questa e' legalmente considerata come riconosciuta…
Art. 1606 — Norma di rinvio
Per quanto non contemplato dalla presente sezione, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni di cui al capo IV del titolo VIII del Libro IV.…
Art. 518-octies — Falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali
Chiunque forma, in tutto o in parte, una scrittura privata falsa o, in tutto o in parte, altera, distrugge, sopprime od occulta una scrittura privata vera, in relazione a beni culturali mobili, al fine di farne apparire lecita la provenienza, e' punito con la …
urn:nir:stato:regio.decreto:1941-12-18;1368~art101 · fonte su Normattiva