Art. 518-octies c.p. — Falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali
[1]Chiunque forma, in tutto o in parte, una scrittura privata falsa o, in tutto o in parte, altera, distrugge, sopprime od occulta una scrittura privata vera, in relazione a beni culturali mobili, al fine di farne apparire lecita la provenienza, e' punito con la reclusione da uno a quattro anni.
[2]Chiunque fa uso della scrittura privata di cui al primo comma, senza aver concorso nella sua formazione o alterazione, e' punito con la reclusione da otto mesi a due anni e otto mesi.
Testo vigente dal 23 marzo 2022, tuttora in vigore · versione 323 su Normattiva