Art. 105 — Forma speciale di esame testimoniale
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La disposizione dell'articolo 255 secondo comma del codice, relativa all'esenzione della comparizione dei testimoni davanti al giudice, si applica in ogni caso ai Principi Reali, ai Cardinali e ai Grandi Ufficiali dello Stato.
Testo vigente dal 24 dicembre 1941 al 23 maggio 2021 · versione 0 su Normattiva