Art. 108 — Procuratore autorizzato ad assistere alle prove delegate
[1]Il difensore munito di mandato alla lite puo' assistere all'assunzione delle prove che si eseguono fuori della circoscrizione del tribunale a norma dell'articolo 203 del codice.
[2]Il difensore stesso puo' anche incaricare un procuratore del luogo mediante delega scritta, che deve essere unita al processo verbale di assunzione della prova.
Testo vigente dal 24 dicembre 1941, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva