Art. 110Fissazione dell'udienza di trattazione

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Dichiarata chiusa l'assunzione della prova per esaurimento di essa o per decadenza delle parti, il giudice istruttore fissa una nuova udienza di trattazione.

Testo vigente dal 24 dicembre 1941 al 1 gennaio 1993 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1941-12-18;1368~art110 · fonte su Normattiva