Art. 110 — Fissazione dell'udienza di trattazione
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Dichiarata chiusa l'assunzione della prova per esaurimento di essa o per decadenza delle parti, il giudice istruttore fissa una nuova udienza di trattazione.
Testo vigente dal 24 dicembre 1941 al 1 gennaio 1993 · versione 0 su Normattiva