Art. 115Rinvio della discussione

[1]Si applica alle udienze del collegio la disposizione dell'articolo 82.

[2]Il collegio puo' inoltre rinviare la discussione della causa per non piu' di una volta soltanto per grave impedimento del tribunale o delle parti e non oltre la seconda udienza successiva a quella fissata dal giudice istruttore a norma dell'articolo 190 del codice.

Testo vigente dal 24 dicembre 1941, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1941-12-18;1368~art115 · fonte su Normattiva