Art. 116 — Ordine di discussione delle cause
[1]L'ordine di discussione delle cause per ciascuna udienza e' fissato dal presidente ed e' affisso il giorno precedente l'udienza alla porta della sala a questa destinata.
[2]Le cause sono chiamate dall'ufficiale giudiziario di servizio secondo l'ordine stabilito, salvo che il presidente disponga altrimenti per ragioni di opportunita'.
Testo vigente dal 24 dicembre 1941, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva