Art. 118 — Motivazione della sentenza
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[1]La motivazione della sentenza di cui all'articolo 132 n. 4 del codice consiste nell'esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione.
[2]Debbono essere esposte concisamente e in ordine le questioni discusse e decise dal collegio ed indicati le norme di legge e i principi di diritto applicati. Nel caso previsto nell'articolo 114 del codice debbono essere esposte le ragioni di equita' sulle quali e' fondata la decisione.
[3]In ogni caso deve essere omessa ogni citazione di autori giuridici.
[4]La scelta dell'estensore della sentenza prevista nell'articolo 276 ultimo comma del codice e' fatta dal presidente tra i componenti il collegio che hanno espresso voto conforme alla decisione.
Testo vigente dal 24 dicembre 1941 al 4 luglio 2009 · versione 0 su Normattiva