Art. 118Motivazione della sentenza

[1]((La motivazione della sentenza di cui all'articolo 132, secondo comma, numero 4), del codice consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi)).

[2]Debbono essere esposte concisamente e in ordine le questioni discusse e decise dal collegio ed indicati le norme di legge e i principi di diritto applicati. Nel caso previsto nell'articolo 114 del codice debbono essere esposte le ragioni di equita' sulle quali e' fondata la decisione.

[3]In ogni caso deve essere omessa ogni citazione di autori giuridici.

[4]La scelta dell'estensore della sentenza prevista nell'articolo 276 ultimo comma del codice e' fatta dal presidente tra i componenti il collegio che hanno espresso voto conforme alla decisione.

Testo vigente dal 4 luglio 2009, tuttora in vigore · versione 29 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1941-12-18;1368~art118 · fonte su Normattiva