Art. 122
Forma dell'istanza per integrazione dei provvedimenti istruttori
L'istanza per l'integrazione di uu provvedimento istruttorio a norma dell'articolo 289 del codice e' fatta con ricorso diretto al giudice istruttore o, in mancanza, al presidente del collegio.
Testo vigente dal 24 dicembre 1941, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva